Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 08/07/2005 n. 169

7. Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno scrutatore.

Art. 12 (Consiglio nazionale). -

1. Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o interregionale.

2. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni

a) promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione

b) designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali

c) esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione

d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in materia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo

e) determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione

f) provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 13.

3. Il presidente rappresenta l'ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di ordini re- gionali o interregionali. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale.

6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. Al collegio si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3.

Art. 13 - Elezione del Consiglio nazionale.

1. All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal fine ciascun consiglio dell'ordine approva, la lista dei professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla commissione di cui al comma 3 con l'attestazione del numero degli iscritti al proprio albo.

2. (Abrogato).

3. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, per età, forma in base ai voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario; i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti è fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.».

- L'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, abrogato dal presente regolamento, recava: «Art. 5 (Risultati dell'elezione). ».

-Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69), come modificato dal presente regolamento: Commissione centrale per gli attuari (giurisprudenza di legittimita): «Art. 19. - Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per gli attuari, La Commissione decide a maggioranza e, per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri. Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della commissione. La Commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa. Contro la decisione della Commissione centrale è ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del regno per incompetenza o per eccesso di potere.».

-Si riporta il testo degli articoli 16, 21, 30, 25 e 39 della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della professione di biologo -pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149) come modificato dal presente regolamento: «Art. 16 - Consiglio dell'Ordine.

-Il Consiglio dell'Ordine ha sede in Roma. Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione

d) adotta provvedimenti disciplinari

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine naziona le e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonchè della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

Art. 21 - Consiglio nazionale dei biologi.

-Il Consiglio nazionale dei biologi ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 30 - Elettorato.

- Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Art. 35 - Scrutinio.

- In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere. Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età. Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

Art. 39 - Riunioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale dei biologi

- Cariche.

-Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l'insediamento. La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per età. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria che li seguono nell'ordine. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.».

-Gli articoli 31, 33 e 34 della legge n. 396 del 24 maggio 1967, abrogati al presente regolamento, recavano: «Art. 31 - Elezione del Consiglio dell'ordine.

Art. 33 - Composizione del seggio elettorale.

Art. 34 - Votazione».

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 10 della legge 25 luglio 1966, n. 616 (Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo

-pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1966, n. 201) come modificato dal presente regolamento: «Art. 1 - Elettorato.

-Il Consiglio nazionale dello Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma. Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. (Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale).

Art. 2 (Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine).

-La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

Art. 4 (Composizione del seggio elettorale). - Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 5 (Votazione). - Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda. Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso. L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

Art. 6 - Scrutinio.

- Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere. Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età. Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.

 

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